Tra le cause eccezionali cui le compagnie aeree fanno riferimento quando si parla di cancellazione di un volo o ritardo c’è anche lo sciopero, che tendono quindi a non rimborsare. In realtà non è così, lo sciopero può essere rimborsato e se una compagnia non vi fornisce questa informazione, allora meglio informarsi a dovere per le prossime volte.
Quando non si rispettano i lavoratori
Le compagnie lowcost hanno il pregio e va loro riconosciuto l’aver reso accessibile il volo a tutti, quando prima del loro arrivo viaggiare in aereo era qualcosa che i più non potevano assolutamente permettersi. Tratte brevi, aerei piccoli, qualche servizio (a pagamento) durante il volo, e insomma le distanze si sono accorciate e non di poco, almeno in Europa.
Tuttavia, soprattutto alcune lowcost come Ryanair, ultimamente sono ricordate per il grande numero di scioperi del loro personale. È risaputo che il personale della compagnia irlandese non è pagato adeguatamente e probabilmente non gode di un clima lavorativo ottimale, indi per cui indice scioperi e non fa partire i voli.
L’ultimo di questi scioperi su larga scala europea è avvenuto il 25 e il 26 luglio 2018 e ha interessato Italia, Spagna, Belgio e Portogallo con conseguente cancellazione o ritardo di oltre 600 voli con danni per centomila passeggeri. Uno sciopero, questo, che si è rivelato il più grande e grave di sempre per quanto riguarda l’azienda lowcost. Solitamente, Ryanair avvisa i passeggeri coinvolti con degli sms o delle e-mail, per cui chi non riceve nulla può stare tranquillo, ma è sempre meglio tenersi informati controllando gli aggiornamenti che la stessa compagnia pubblica in tempo reale sul proprio sito ufficiale.
Leggi e regole
Come accennato nel trafiletto iniziale, lo sciopero è considerato una delle circostanze eccezionali per cui non si ha diritto ad un rimborso per cancellazione del volo o ritardo aereo. Rimborso che vale però se il ritardo – superiore alle 3 ore – o la cancellazione avvengono durante le fasce protette (7-10 e 18-21), come stabilito dalla Legge 146/90. Ricordiamo in breve i risarcimenti secondo il Regolamento EU:
- 250€ per voli fino a 1500km.
- 400€ per tratte tra 1500 e 3500km.
- 600€ quando la distanza supera i 3500km.
Anche fuori orario garantito, comunque, può esserci un rimborso parziale o totale del biglietto e delle spese extra (per esempio l’acquisto di un nuovo biglietto per raggiungere la destinazione o l’albergo se si è dovuto pagare un alloggio notturno).
Il rimborso di un ritardo aereo o di una cancellazione del volo però, in caso di sciopero, almeno un tempo non era scontato che ci fosse perché il Regolamento EU poneva questa circostanza tra i fattori esterni (legge 261/2004). Ad aprile del 2018, con la sentenza C-195/17, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non necessariamente lo sciopero esonera un’azienda al rimborso per un ritardo aereo superiore alle 3 ore o alla cancellazione totale. Tale causa eccezionale, infatti, deve essere “inerente al normale esercizio della compagnia aerea” e fuori dal controllo dell’azienda.
Per farla breve, lo sciopero dei dipendenti è una conseguenza diretta alla decisione della compagnia, quindi una circostanza che non sfugge al suo controllo perché le relazioni direzione-dipendenti rientrano nella quotidiana e normale gestione aziendale. Capirete che è stata una sentenza importante e schierata apertamente dalla parte dei consumatori – che possono ottenere il rimborso per ritardo aereo o per cancellazione anche in caso di sciopero – e anche dei dipendenti – di fatto per evitare ulteriori perdite economiche dovute ai rimborsi, l’azienda potrebbe migliorare le loro condizioni.
Se la questione dei rimborsi vi incuriosisce o siete stati vittime di ritardo aereo o cancellazione senza però ottenere rimborso, alcune realtà si occupano di informare i clienti sui loro diritti e su ciò che possono educatamente pretendere. A tal proposito, uno di questi siti su cui fare un giro è www.flycare.eu.