L’indennità di frequenza è una prestazione economica prevista a favore degli invalidi minorenni, istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289. Essa ha il fine di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione ai i minori invalidi civili aventi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ovvero ai minori ipoacustici oltre ad una certa soglia.
Condizioni necessarie
L‘indennità di frequenza spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:
– età inferiore ai 18 anni;
– essere stati riconosciuti dalla Commissione medica o con sentenza, minori “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” o “ minori ipoacustici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz”, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative;
– non avere un reddito annuo personale superiore a Euro 4.795,57;
Altro requisito necessario è, in alternativa:
– o la frequenza di corsi di studio in scuole pubbliche o private, oppure corsi di formazione o addestramento professionale;
– o l’effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, pubblici o privati convenzionati.
L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (n. 467 del 2002) l’indennità di frequenza è stata estesa anche ai minori da zero al terzo anno di età che frequentino l’asilo nido.
Presentazione della domanda
La domanda per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere presentata all’Asl del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore che eserciti la patria potestà. Unitamente alla domanda va presentato anche:
– il certificato medico da cui risulti la diagnosi della patologia da cui è affetto il minore, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;
– l’iscrizione presso un corso di studio o di formazione professionale oppure l’attestazione a cicli terapeutici o riabilitativi.
La domanda deve essere effettuata prima dell’inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. L’erogazione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studi o del ciclo terapeutico; oppure, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studi o del ciclo terapeutico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso o il trattamento terapeutico. Inoltre, ogni il 31 marzo di ogni anno va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di ricovero.
Divieto di cumulo
L’indennità non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento, l’indennità speciale dei ciechi parziali, l’indennità di comunicazione dei sordomuti, ma è comunque ammesso scegliere il trattamento più favorevole. L’indennità di frequenza spetta anche nei periodi di ricovero del minore purché si tratti di ricoveri temporanei. L’importo dell’indennità per l’anno 2014 è di Euro 279,19 mensili, mentre nella provincia autonoma di Bolzano è concesso uno specifico assegno mensile di (Euro 430.84 mensili per 13 mensilità.
Limiti di reddito
I limiti di reddito e gli importi dell’indennità di frequenza sono gli stessi previsti per l’assegno mensile (Euro 4.795,57), con la sola differenza che l’indennità di frequenza non prevede l’erogazione della tredicesima.