Se si è interessati a individuare un metodo utile per la difesa del proprio patrimonio, si può prendere in considerazione l’opportunità di ricorrere al trust, un istituto giuridico di origine anglosassone che, dopo essere nato nei Paesi in cui è applicata la Common Law, è stata recepita in molti ordinamenti giuridici di ogni angolo del mondo, incluso quello italiano. A dir la verità nel nostro Paese non sono state promulgate delle leggi specifiche in proposito, ma ci si è limitati a ratificare la Convenzione dell’Aja in materia con la legge n. 364 del 9 ottobre del 1989. All’articolo 2 di tale Convenzione viene specificato che il termine “trust” fa riferimento a un rapporto giuridico con atto tra vivi in cui il disponente pone sotto controllo di un trustee dei beni con un certo fine o nell’interesse di uno o più beneficiari.
Conosciamo il trust nel dettaglio
Per avere un’idea più chiara e dettagliata delle caratteristiche e delle potenzialità del trust patrimoniale si può dare un’occhiata al sito www.trustpatrimoniale.com, in cui vengono messe a disposizione informazioni precise su questo argomento. Occorre segnalare, per altro, che il trust in sé può avere una struttura versatile e flessibile, suscettibile di cambiamenti e variazioni a seconda delle esigenze che devono essere soddisfatte. Ciò non toglie che lo schema sia univoco, con la presenza contemporanea di quattro figure: il disponente, il trustee, il protector e il beneficiario. Non è detto che alle quattro figure corrispondano quattro soggetti diversi: uno stesso individuo, infatti, può ricoprire più ruoli. Inoltre, il beneficiario può non essere uno solo.
A istituire il trust è il disponente, che viene chiamato anche settlor ed è, appunto, la persona giuridica o la persona fisica che conferisce nel trust i beni che fanno parte del fondo. Può trattarsi di beni di qualunque tipo: semplicemente denaro, ma anche gioielli, case, terreni, opere d’arte, e così via. Lo scopo del trust patrimoniale è, come detto, la difesa del patrimonio, e il settlor nella prassi esegue un conferimento irrevocabile in conseguenza del quale i beni escono dalla sua disponibilità in maniera definitiva a meno che non ci siano riserve di usufrutto.
Per quel che riguarda il trustee, può essere impersonato da un fondo pensione, da una trust company o da una società fiduciaria, ma anche da un semplice professionista. I suoi obblighi e i suoi diritti sono disciplinati all’interno dell’atto costitutivo del trust, in cui sono precisate anche le modalità di risoluzione delle eventuali controversie. Il protector è colui che esegue un controllo diretto, a tutela della realizzazione degli scopi del trust, sull’operato del trustee, mentre il beneficiario può anche non esistere nel momento in cui il trust viene costituito: è quel che si verifica quando si ricorre a questo istituto a scopo successorio, ma anche con i trust nati con finalità di beneficenza.