Il permesso di soggiorno in Italia per attività di volontariato è disciplinato dalla Direttiva 2004/114/CE e viene annualmente decretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il quadro giuridico internazionale fa riferimento alla su citata Direttiva europea, in particolare, all’articolo 27 bis, che prevede, appunto, il particolare ingresso e soggiorno in un Paese membro per motivi di volontariato. Leggiamo sul portale del Governo italiano integrazione migranti.gov.it che, non essendo adottato nel decreto ministeriale il numero di stranieri ammessi a partecipare a specifici programmi di volontariato in Italia, si fa riferimento allora al decreto legislativo n.71/2018, che chiama in causa il Consiglio nazionale del terzo settore. Quest’ultimo ammette un cittadino straniero ad un programma di volontariato in Italia soltanto se ha una età compresa tra i 25 e i 35 anni e se sia stata espressamente riconosciuta l’utilità sociale e l’assenza di scopo di lucro da parte del programma di volontariato.
Deve esserci, quindi, una organizzazione che promuove le attività di volontariato e presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tramite del Consiglio nazionale, la lista dei cittadini stranieri che hanno stipulato una convenzione autorizzata dal responsabile del programma di volontariato. Abbiamo contattato l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, Avvocato del Foro di Roma, esperto in diritto dell’immigrazione e autore di una lunga serie di pubblicazioni e approfondimenti sul web che spiegano le nuove discipline dei permessi di soggiorno in Italia. “Questa del volontariato – ci riferisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri dal suo studio in Roma – è, come giusto che sia, una strada difficile da percorrere. Prima di tutto, lo straniero volontario, per definizione, non deve essere retribuito dall’ente responsabile del volontariato e già questo spiegherebbe il bassissimo numero di stranieri regolari in Italia dotati di un permesso di soggiorno per volontariato. Sono anche vietati i rimborsi spese forfaittari”. La legge parla chiaro anche in merito alla procedura di rifiuto o revoca del nulla osta dello straniero per volontariato. “Ogni volta che non sussistono i requisiti previsti dalla legge – conclude l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma – scatta il rifiuto o la revoca, adottati, caso per caso, ogni volta che il permesso di soggiorno per volontariato sia falsificato, contraffatto o più semplicemente le attività di volontariato non soddisfano le condizioni di ingresso previste dal Testo Unico sull’immigrazione”. (credits: Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma).