Attestato di prestazione energetica: l’evoluzione della normativa e le relative sanzioni

L’attestato di prestazione energetica, conosciuto anche con l’abbreviativo Ape, è un documento che serve a classificare gli edifici dal punto di vista del consumo energetico. Si tratta di una disposizione abbastanza recente che riguarda sia gli immobili venduti (2009) che quelli locati (2010). Nel corso degli anni  sono state introdotte ulteriori modifiche a livello normativo per delineare i contorni di un argomento molto  importante quando si parla di edilizia. Per prestazione energetica si intende la quantità di energia che serve a soddisfare le esigenze di un dato immobile rispetto al riscaldamento (o raffeddamento), produzione di acqua calda e di energia necessaria per l’illuminazione di scale o ascensori.

E’ stato il notevole incremento dei lavori di riqualificazione energetica, relativo agli ultimi tempi, a far sì che l’argomento venisse approfondito sul piano normativo.  Così nel 2012 è stato un anno cruciale in tale ambito: non solo è stato introdotto l’obbligo di segnalazione degli indici di prestazione energetica per gli immobili,  ma, sempre nello stesso anno,  è stato stabilito che l’Ape è tra i documenti obbligatori per ottenere l’agibilità di un edificio. Questo vuol dire che esso deve essere allegato all’atto di compravendita o nel contratto di affitto di una casa. L’Ape è inoltre un documento fondamentale per conoscere con esattezza quali sono i consumi energetici di un immobile, oltre che per stabilire se vi sia un’effettiva  convenienza nell’effettuare lavori di riqualificazione energetica.

Ma è con la legge 90/2013 che si è andati definitivamente a fondo in materia (si è passati dall’acronimo Ace ad Ape): la più importante modifica è stata l’introduzione  di sanzioni per il  mancato ottenimento dell’ attestato di prestazione eneregetica. Vediamo quali sono i pericoli che si corrono e tutto quello che c’è da sapere sulla certificazione energetica.

Le sanzioni per gli inadempimenti

La mancata  presentaione dell’attestato di prestazione energetica comporta sanzioni abbastanza  severe, in relazione al tipo di inadempimento.

Sono il costruttore e il proprietario dell’edificio ad andare incontro alle sanzioni più serie: per il primo (quando realizza un edificio nuovo o ne ristrutturi uno già esistente) si parla di una multa che puà andare dai 3 mila agli 8mila euro in caso di mancato rilascio dell’Ape.

Leggermente diverso il caso del venditore o del locatore di un immobile: un edificio venduto senza Ape comporta una sanziona tra i 3mila e gli 8mila euro, mentre per un edificio dato in affitto senza la certificazione  la multa si aggira tra i mille e i 4mila euro. Qualora poi un annuncio di affitto non presenti i dettagli energetici relativi all’immobile, la multa prevista è dai 500 ai 3 mila euro.

Anche il direttore dei lavori può incorrere in una sanzione se, al termine dei lavori di costruzione o riqualificazione dell’ edificio, non assegni all’edificio stesso il certificato energetico. In questi casi la pena pecuniaria oscilla dai mille ai seimila euro.

C’è infine a figura del calcolatore energetico, che può essere punito con una multa che va dai 700 ai 4200 euro qualora non dovesse agire nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il ruolo del calcolatore energetico

Il calcolatore energetico è un tecnico specializzato che si occupa di fare un’analisi completa riguardante le prestazioni energetiche di un edificio. Per fare questo, egli deve compiere obbligatoriamente un sopralluogo avvalendosi di alcuni software che lo aiutano a rilevare:

  • i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento dell’immobile;
  • l’eventuale produzione di energie rinnovabili;
  • le caratteristiche geometriche dell’edificio;
  • le condizioni degli infissi e delle murature.

Il calcolatore energetico è una figura che ottiene una specifica formazione  attraverso dei corsi di specializzazione che vengono forniti dalle regioni.  In mancanza di tali corsi (non tutte le regioni ne sono provviste) si ricorre alle disposizioni previste dalla legge 90/2013.